Come noto, la Finanziaria 2007 ha previsto la possibilità di usufruire della detrazione dal reddito del 55% delle spese sostenute per determinati tipi di interventi eseguiti su edifici già esistenti e finalizzati al risparmio energetico dell’edificio stesso.
Tale detrazione:
• fino al 31.12.2008: era cumulabile con altri contributi previsti per i medesimi interventi a livello comunitario, regionale o locale;
• a partire dal 01.01.2009, non è più cumulabile con tali ulteriori contributi previsti per i medesimi interventi a livello comunitario, regionale o locale.
Di conseguenza, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 3/E del 26.01.2010, nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto o sostenga delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà effettuare una scelta:
• usufruire della detrazione del 55%;
• usufruire di altri incentivi eventualmente previsti per i medesimi interventi di riqualificazione energetica dalla Comunità Europea, dalla propria Regione, la propria Provincia o il proprio Comune.